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[1]La prima parte dell'art. 3 del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2107, e' abrogata e sostituita dalla seguente disposizione:
[2]«Nei casi in cui l'indennita' capitale delle espropriazioni definitive relative alle opere, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, non superi la somma di L. 1000 dovuta singolarmente e individualmente pro-quota a ciascuna delle persone indicate nell'art. 57 della legge 26 giugno 1865, n. 2359, l'accettazione delle medesime da parte dei loro tutori e amministratori non e' soggetta ad alcuna approvazione da parte del tribunale del circondario in cui sono situati i beni».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 1° giugno 1931 - Anno IX
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Gazzera - Di Crollalanza - Rocco - Mosconi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 1 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
