Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le espropriazioni e le liquidazioni di indennizzi indicate nel precedente articolo saranno eseguite con la procedura stabilita dai Regi decreti-legge 19 luglio 1924, n. 1437, e 14 novembre 1929, n. 2107.
Testo in vigore dal 1 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
