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Alle espropriazioni definitive degli immobili occupati durante la guerra per la costruzione di strade ed opere che, per determinazione del Ministero della guerra, devono essere conservate nell'interesse della difesa; come pure all'accertamento, liquidazione e pagamento degli indennizzi per temporanee occupazioni d'immobili occorsi per strade ed opere non piu' necessarie ad usi militari, o civili, provvedera' il Ministero dei lavori pubblici a mezzo dei propri uffici territoriali.
Testo in vigore dal 1 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
