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[1]Il Ministero della guerra determina quali strade ed opere militari costruite durante la guerra debbono essere conservate nell'interesse della difesa. La determinazione viene resa nota dagli uffici fortificazioni di corpo d'armata, con appositi manifesti da pubblicarsi negli albi pretori dei Comuni nel cui territorio si trovano gli immobili occupati.
[2]Tale pubblicazione ha tutti gli effetti di dichiarazione di pubblica utilita'.
Testo in vigore dal 1 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
