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[1]Restano invariate le altre disposizioni del R. decreto-legge 21 luglio 1931, n. 1075, salvo che nell'art. 2, comma 1°, alle parole: «in Novara» vengono sostituite le parole: «in Milano e in Cremona».
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1932 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Jung - Acerbo
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
