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[1]L'art. 1, comma 1°, del R. decreto- legge 24 luglio 1931, n. 1075, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1743, e' modificato come appresso:
[2]«La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, a termini ed agli effetti dell'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, ad assumere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde la somma di L. 4.500.000 per conto e su richiesta dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con destinazione, quanto a L. 3.000.000, alle costruzioni in Brescia e, quanto a L. 1.500.000, alle costruzioni in Milano e in Cremona».
Testo in vigore dal 27 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
