Art. 6 — Utilizzazione di personale dell'Amministrazione dello Stato
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 1997 al 6 giugno 2012. 195 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il commissario generale e' autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le cinque unita', incluso il direttore amministrativo, che e' scelto e designato dallo stesso commissario generale tra il personale della carriera dirigenziale o direttiva amministrativa del Ministero degli affari esteri ed e' collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico ai sensi del comma 2. Il restante personale di cui al comma 1 puo' essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero puo' essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. Il personale di cui al comma 1 ha diritto ad una indennita' a carico del commissariato generale, in aggiunta a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. La predetta indennita', che non ha natura retributiva, e' stabilita con decreto dei Ministri degli affari esteri e del tesoro, tenendo conto della delicatezza dell'incarico. Per i periodi di servizio prestati fuori sede e' corrisposto, da parte del commissariato generale, il rimborso delle spese di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1997-10-08;343~art6 · fonte del testo
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