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[1]L'Amministrazione dello Stato e' autorizzata a partecipare all'aumento del capitale della Societa' anonima esercizio navi, fino alla concorrenza di L. 14.000.000, di cui L. 10.000.000 mediante apporto da parte della Societa' anonima navigazione Eritrea delle navi Lago Tana e Lago Zuai.
[2]In relazione a detto apporto viene estinto il debito di L. 10.000.000 della Societa' anonima navigazione Eritrea verso il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana e resta revocato il terzo comma dell'art. 13 del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1817.
[3]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
