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In caso di ritardato pagamento dell'imposta generale sull'entrata, sulle somme non versate tempestivamente, va corrisposto l'interesse nella misura stabilita nei precedenti articoli 1 e 2. Quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza del termine, l'azienda debitrice decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed e' tenuta al pagamento, in unica soluzione, delle somme dovute, a titolo di imposta generale sull'entrata e dei relativi interessi, per tutti i quantitativi dei prodotti petroliferi nazionali e di gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti col beneficio del pagamento dilazionato, e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto, nonche' al pagamento di una sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta generale sull'entrata ancora dovuta.

Testo in vigore dal 16 aprile 1968 al 25 novembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;393~art5 · fonte del testo

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