Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 1973 al 30 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →

((Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatti che intendono ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente articolo 2 devono farne motivata richiesta al Ministero delle finanze. La concessione del pagamento differito, sia per il periodo di trenta giorni di cui al precedente articolo 1 sia per la maggiore dilazione prevista dal precedente articolo 2, e' subordinata alla prestazione di apposita cauzione mediante deposito di titoli al portatore del debito pubblico, oppure mediante annotazione di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa, ovvero a mezzo di fidejussione da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale o di una azienda di credito ordinario avente un patrimonio, fra capitale versato e riserve, non inferiore a lire 300 milioni, o di una cassa di risparmio, di un monte di credito su pegno di prima categoria o di una banca popolare avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni, nonche' da parte dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane. La cauzione deve garantire l'importo dell'imposta di fabbricazione da dilazionare, i relativi interessi quando dovuti e la indennita' di mora per l'eventuale ritardato pagamento)).

Testo in vigore dal 25 novembre 1973 al 30 ottobre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 novembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1968 al 25 novembre 1973. 69 parole tolte, 51 parole aggiunte.

Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatti che intendono ottenere la aggiunto: maggiore dilazione di cui al precedente articolo tolto: 1 devono farne aggiunto: 2 devono farne motivata richiesta al Ministero delle finanze. La concessione del tolto: beneficio aggiunto: pagamento differito, sia per il periodo di trenta giorni di cui al precedente articolo 1 sia per la maggiore dilazione prevista dal precedente articolo 2, e' subordinata alla prestazione di apposita tolto: garanzia aggiunto: cauzione mediante deposito di titoli al portatore del debito pubblico, oppure mediante annotazione di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativaaggiunto: , ovvero a mezzo di tolto: fideiussione aggiunto: fidejussione da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una … avente un patrimonio, fra capitale versato e riserve, non inferiore a lire 300 milioniaggiunto: , o di una tolto: Cassa aggiunto: cassa di risparmio, di un tolto: Monte aggiunto: monte di credito su pegno di prima categoria o di una banca popolare avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni, nonche' da parte dell'Istituto di credito delle tolto: Casse aggiunto: casse di risparmio italiane. La tolto: fideiussione deve garantire l'imposta di fabbricazione e l'imposta generale sull'entrata gravanti sui quantitativi massimi di prodotti petroliferi nazionali e di gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, che l'azienda intende estrarre per l'immissione in consumo sul mercato interno con il pagamento dilazionato delle medesime imposte ed aggiunto: cauzione deve garantire l'importo dell'imposta di fabbricazione da dilazionare, i relativi interessi tolto: nonche' l'indennita' di mora e la sopratassa aggiunto: quando dovuti e la indennita' di mora per l'eventuale ritardato pagamentotolto: , rispettivamente, dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta generale sull'entrata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;393~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari