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[1]Per il rilascio del certificato di accompagnamento di cui all'articolo precedente dovra' riscuotersi un diritto fisso da iscriversi fra i proventi consolari e nella misura seguente:
[2]per le esportazioni di un valore sino a franchi svizzeri 10.00, lire oro 3,75;
[3]per quelli di valore superiore a 10.000 franchi svizzeri lire oro 7,50.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ossevarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 24 febbraio 1941-XIX
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]MUSSOLINI - BENINI - LISSIA - GATTI visto:
[8](ai sensi dei R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, 76)
[9]MUSSOLINI
Testo in vigore dal 8 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
