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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad imputare le spese dipendenti dai contratti che stipulera' anche dopo chiuso l'esercizio 1904-905 per rifornire i magazzini del vestiario, delle sussistenze e del casermaggio, sui fondi assegnati dalla presente legge ai capitoli corrispondenti, e che alla chiusura dell'esercizio stesso risulteranno non ancora impegnati.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 giugno 1905.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]A. Fortis. E. Pedotti. Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 27 giugno 1905 al 16 dicembre 2009
