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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 215,806.23 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907 per il pagamento dovuto ai signori Enrico ed Alberto fratelli Rook di Pisa a titolo di risarcimento di danni e per interessi, in conseguenza di morte di cavalli a loro appartenenti.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 giugno 1907.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]F. Cocco-Ortu. Carcano.
[11]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 10 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
