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Al personale civile e militare libico ed eritreo gia' dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea e' riconosciuto, in relazione alle Risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 per la Libia e del 29 gennaio 1952 per l'Eritrea, il diritto a pensione ordinaria e privilegiata e ad altro trattamento di quiescenza o di gratificazione di fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo art. 2. E' altresi' riconosciuto il diritto ai trattamenti previsti dalle medesime disposizioni a favore degli orfani, del coniuge superstite e degli ascendenti del militare deceduto. Il periodo di tempo compreso fra la data di cessazione dell'Amministrazione dei suddetti territori da parte dell'Italia e la data di entrata in vigore del Trattato di pace e' computato in aggiunta all'anzianita' di servizio del personale di cui sopra ai soli fini dei trattamenti indicati nel primo comma del presente articolo. A giudizio dell'Amministrazione possono essere concessi al predetto personale premi speciali di merito o di lungo servizio di importo non superiore a quindici volte la somma complessiva corrisposta per arretrati di pensione, per altri trattamenti di quiescenza, ovvero per gratificazioni di lungo servizio previsti dalle disposizioni richiamate nel seguente art. 2. Ai ratei di pensione con scadenza successiva al 31 dicembre 1955 possono essere aggiunti premi di importo non superiore a venti volte l'ammontare dei ratei medesimi. Le somme depositate dagli ex militari libici ed eritrei presso le casse dei Comandi e reparti militari saranno rimborsate su presentazione di documenti attestanti il deposito.

Testo in vigore dal 6 dicembre 1955 al 7 febbraio 1962

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