Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Qualora le forniture, i lavori e le prestazioni risultino ultimati e vi siano anche elementi sufficienti per addivenire a liquidazioni definitive, i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica possono disporre, prima del collaudo definitivo, il pagamento integrale dei crediti e lo svincolo della relativa cauzione.
[2]Le forniture e i lavori debbono essere stati sottoposti, con esito favorevole, almeno ad un collaudo provvisorio.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009
