Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I beneficiari delle partite superiori alle lire diecimila, in luogo del pagamento parziale di cui all'art. 1 possono chiedere che l'intera somma liquidabile a loro favore venga investita in buoni postali fruttiferi a loro nome, da depositare presso la Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore del Ministero dell'Africa Italiana, che potra' disporre, se necessario, il parziale o totale incameramento.
Testo in vigore dal 7 settembre 1942 al 16 dicembre 2009
