Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nella corresponsione dei pagamenti totali o parziali devono osservarsi le cautele atte ad impedire indebiti o duplicati pagamenti. A tale scopo l'Amministrazione richiedera' che i pagamenti il cui importo superi la somma di lire diecimila siano subordinati alla prestazione di una delle garanzie previste dall'art. 4 della legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1477, od almeno a garanzia personale data nelle forme di legge da persona solvibile ed accettata dalla Commissione indicata nell'articolo precedente, a suo giudizio insindacabile. Per i pagamenti di importo inferiore a detta somma la garanzia puo' ugualmente essere richiesta qualora la Commissione lo ritenga necessario.
Testo in vigore dal 7 settembre 1942 al 16 dicembre 2009
