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Nella corresponsione dei pagamenti totali o parziali devono osservarsi le cautele atte ad impedire indebiti o duplicati pagamenti. A tale scopo l'Amministrazione richiedera' che i pagamenti il cui importo superi la somma di lire diecimila siano subordinati alla prestazione di una delle garanzie previste dall'art. 4 della legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1477, od almeno a garanzia personale data nelle forme di legge da persona solvibile ed accettata dalla Commissione indicata nell'articolo precedente, a suo giudizio insindacabile. Per i pagamenti di importo inferiore a detta somma la garanzia puo' ugualmente essere richiesta qualora la Commissione lo ritenga necessario.

Testo in vigore dal 7 settembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;967~art3 · fonte del testo

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