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[1]Per i pagamenti da effettuare ai termini del precedente articolo, devono essere osservate, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1477, modificate come appresso indicato.
[2]I pagamenti stessi sono disposti mediante autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il parere della Commissione istituita con l'art. 2 di detta legge.
Testo in vigore dal 7 settembre 1942 al 16 dicembre 2009
