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[1]Il Ministro per l'Africa Italiana, sentito il parere, a seconda dei casi, della Commissione di cui all'art. 2, o di quella di cui all'art. 9, ha facolta', in luogo di disporre la corresponsione degli acconti, di riconoscere in favore dei creditori il diritto ad interessi nella misura del 5 per cento annuo sull'importo presuntivo delle somme dovute.
[2]Il loro pagamento, sulla base dell'effettivo importo del credito, sara', peraltro, effettuato dopo la cessazione dello stato di guerra sul bilancio del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, unitamente ai crediti stessi sui quali sono stati conteggiati.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
