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[1]La corresponsione degli acconti sui crediti concernenti forniture e prestazioni varie e' disposta con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il parere di una Commissione costituita, parimenti, con decreto dello stesso Ministro e cosi' composta:
[2]un consigliere di Stato, presidente;
[3]tre rappresentanti del Ministero dell'Africa Italiana, membri;
[4]due rappresentanti del Ministero delle finanze, Ragioneria generale dello Stato e Provveditorato generale dello Stato, membri;
[5]un rappresentante dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, membro.
[6]La Commissione predetta ha uno speciale ufficio di segreteria.
[7]Il Ministro per l'Africa Italiana puo' chiamare a far parte della Commissione stessa, con voto consultivo, esperti sia nel campo tecnico che nel campo amministrativo e giuridico.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
