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Il Ministero dell'Africa Italiana comunichera', appena le circostanze lo consentiranno, al Governo generale dell'Africa Orientale Italiana l'elenco dettagliato dei pagamenti effettuati ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 1, 7 ed 8 della presente legge, onde evitare duplicazioni di pagamenti e poter altresi' disporre le eventuali regolazioni contabili tra le rispettive gestioni delle spese.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
