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[1]E' abrogato l'art. 1 del R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 625, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1120, relativa alla istituzione della «Giornata della Croce Rossa».
[2]Negli articoli 2 e 3 del succitato R. decreto-legge, la dizione «Giornata della Croce Rossa» e' sostituita dalla seguente «Giornata delle Due Croci», restando ferme tutte le altre disposizioni contenute nello stesso provvedimento.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 6 giugno 1939-XVII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Di Revel - Bottai - Lantini
[7]Visto il Guardiasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 7 luglio 1939 al 22 dicembre 2008
