Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1939 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Il ricavo netto della « Giornata delle Due Croci » e della vendita del bollo chiudilettera e' devoluto in ragione del 35% alla Croce Rossa Italiana e in ragione del 65 % ai Consorzi provinciali antitubercolari.
[2]La ripartizione fra questi ultimi sari fatta in base ad un piano finanziario approvato dal Ministero dell'interno, dopo prelevata una quota per il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi dei maestri elementari e direttori didattici, istituita col R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2202.
[3]Tale quota sara' versata annualmente dal Ministero dell'interno all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e dovra' essere pari ai due terzi della spesa globale a carico dello Stato per la predetta assicurazione; salvo integrazione dell'eventuale differenza coi fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, ove le manifestazioni di cui al primo comma non dessero un gettito sufficiente a coprire l'erogazione in parola.
Testo in vigore dal 7 luglio 1939 al 22 dicembre 2008
