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[1]E' in facolta' del Ministro per l'interno di affidare, con suo decreto, la organizzazione e lo svolgimento della «Giornata delle Due Croci» e la vendita del bollo chiudilettera ad Enti particolarmente attrezzati allo scopo, secondo le modalita' da stabilirsi con lo stesso decreto.
[2]Gli Enti predetti svolgeranno la loro azione sotto la vigilanza del Ministero dell'interno al quale renderanno i conti delle proprie gestioni.
Testo in vigore dal 7 luglio 1939 al 22 dicembre 2008
