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[1]Il Ministero dell'interno e' autorizzato a indire ogni anno la "Giornata delle Due Croci" e la vendita del bollo chiudilettera.
[2]Il programma relativo e' approvato dal Ministro per l'interno, sentito il parere di una Commissione nominata dallo stesso Ministro e composta:
- a)del direttore generale della Sanita' pubblica, con funzioni di presidente;
- b)di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
- c)di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;
- d)di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
- e)di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
- f)di un rappresentante della Croce Rossa Italiana;
- g)di un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;
- h)di un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia;
- i)del capo della divisione che tratta i servizi antitubercolari presso il Ministero dell'interno;
- l)di un rappresentante dell'Ente incaricato dell'organizzazione delle predette manifestazioni, giusta l'art. 2 della presente legge;
- m)di un rappresentante dei Consorzi provinciali antitubercolari.
[3]Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'8°.
Testo in vigore dal 7 luglio 1939 al 22 dicembre 2008
