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[1]In caso di mobilitazione nazionale generale, e in caso di mobilitazione parziale quando la necessita' constatata dal Governo lo imponga, e nella misura che credera', il Governo puo' requisire, per provvedere alle necessita' delle forze armate e della popolazione civile:

[2]1° i servizi individuali, o collettivi di tutti i cittadini;

[3]2° i servizi di tutti i sindacati, societa' ed associazioni comunque esistenti nello Stato;

[4]3° tutti i beni mobili ed immobili esistenti nel territorio dello Stato, o appartenenti a cittadini italiani, esclusi quelli coperti da speciale immunita'.

[5]Il Governo puo' altresi' avvalersi, per esclusivo suo conto, di qualsiasi invenzione ed opporsi alla sua applicazione ed alla sua divulgazione.

Testo in vigore dal 23 giugno 1925 al 8 giugno 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-06-08;969~art9 · fonte del testo

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