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Sin dal tempo di pace, sulla base delle direttive Commissione suprema di difesa, dovra' essere dai Ministeri competenti studiato e preventivato un opportuno piano dei consumi da razionare in base alle statistiche previste dall'art. 7, e provveduto a costituire delle riserve di quelle derrate che il paese non produce o produce in quantita' insufficiente.
Testo in vigore dal 23 giugno 1925 al 8 giugno 1940
