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[1]E' fatto obbligo a tutti i Ministeri di provvedere perche' gli uffici dipendenti tengano al corrente un proprio progetti di mobilitazione e gli studi che ne dipendono. In essi debbono essere:
- a)prevista la sostituzione del personale adatto, precettato fra i cittadini che non abbiano obblighi militari; b) raccolti tutti i dati concernenti i paragrafi a), b), c), d) dell'art. 4 sempre aggiornati.
[2]Tali studi illustrati dalle necessarie statistiche appositamente compilate saranno comunicate alla Commissione suprema di difesa.
[3]Per i funzionari che, per la speciale natura dei propri compiti, fossero dichiarati insostituibili, ciascun Ministero prendera' accordo coi Ministeri militari.
[4]Analogamente quelli fra i sindacati, le societa', le associazioni di qualsiasi genere, che saranno designati dalla Commissione suprema di difesa, sono anch'essi obbligati a tenere al corrente un proprio progetto di mobilitazione che assicuri il funzionamento in tempo di guerra con personale non soggetto ad obblighi militari.
Testo in vigore dal 23 giugno 1925 al 8 giugno 1940
