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[1]Per tutto quanto si riferisce all'azione da svolgersi all'estero (azione industriale, commerciale e di propaganda) gli organi competenti, tutti senza eccezione, devono agire d'intesa col Ministro per gli affari esteri al quale spetta in ogni caso di controllare e coordinare all'estero l'azione degli organi anzidetti e dei loro agenti, subordinandola a quella dei rappresentanti diplomatici nel luogo dove questa azione si svolge.

[2]Le questioni finanziarie saranno trattate soltanto pel tramite di questi rappresentanti.

Testo in vigore dal 23 giugno 1925 al 8 giugno 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-06-08;969~art6 · fonte del testo

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