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[1]Per l'attuazione della mobilitazione civile saranno istituiti, appena se ne dimostri evidente la necessita', alla di pendenza dei Ministeri competenti e sottoposti per la coordinazione alla Commissione suprema di difesa:
- a)un organo al quale spettera', di accertare le operazioni commerciali relative alle importazioni di materie prime, destinate a provvedere ai bisogni delle forze armate ed a quelli della popolazione civile;
- b)un organo incaricato di provvedere, alle fabbricazioni di guerra, alla ripartizione delle materie prime e dei prodotti industriali, al controllo degli stabilimenti, siano essi statali o privati;
- c)un organo per l'alimentazione incaricato di provvedere alla incetta e alla ripartizione delle derrate alimentari destinate tanto alle forze armate, quanto alla popolazione civile, nonche' al controllo delle industrie alimentari, siano esse statali o private;
- d)un organo per la propaganda e per l'assistenza civile, col compito di provvedere alla propaganda nell'interno ed all'estero, alla assistenza delle famiglie dei combattenti e degli emigrati ritornati in patria, alla sistemazione dei minorati di guerra, alla concessione delle pensioni di guerra.
[2]Allo scopo di opportunamente decentrare l'opera dei quattro organi di cui sopra, verranno istituiti appositi comitati regionali, che avranno la direzione di tutte le attivita' civili mobilitate nei limiti della propria giurisdizione, e potranno essere coadiuvati da sottocomitati corrispondenti alle singole attivita' (industriali, agricole, commerciali, di assistenza e propaganda).
Testo in vigore dal 23 giugno 1925 al 8 giugno 1940
