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In caso di mobilitazione generale e in caso di mobilitazione parziale, quando se ne constati dal Governo la necessita', e nella misura che credera' opportuna, tutti i cittadini, uomini e donne, e tutti gli Enti legalmente costituiti sono obbligati a concorrere alla difesa morale e materiale della Nazione e sono sottoposti ad una disciplina di guerra.
Testo in vigore dal 23 giugno 1925 al 8 giugno 1940
