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[1]Il Governo, ai fini della difesa immediata dello Stato, puo' avvalersi, in tutto od in parte, delle disposizioni della presente legge, anche prima della mobilitazione parziale o totale.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 giugno 1925.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Federzoni - Lanza Di Scalea -
[6]Rocco - De' Stefani - Fedele - Giuriati
[7]- Nava - Ciano.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 23 giugno 1925 al 8 giugno 1940
