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[1]Ai fini della organizzazione della Nazione per la guerra il Governo puo' procedere, fin dal tempo di pace, e nelle condizioni e con le norme da fissarsi con apposito regolamento, a qualsiasi censimento che esso giudichi opportuno.
[2]I dati cosi' raccolti non potranno servire che ai fini esclusivi della mobilitazione e dovranno rivestire carattere strettamente riservato.
Testo in vigore dal 23 giugno 1925 al 8 giugno 1940
