Art. 27 — Deserzione o infruttuosità delle gare o dei concorsi - Soppressione

In caso di deserzione o infruttuosita', delle aste o dei concorsi previsti dagli articoli 21 e 25, l'Amministrazione puo' assegnare la rivendita a trattativa privata. In questo caso non opera la riserva prevista, dal secondo comma dell'art. 21 e dal quinto comma dell'art. 25. Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario possono essere soppresse.

Testo vigente dal 13 gennaio 1958

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art27 · fonte del testo

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