Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il materiale di cui all'art. 6, alla fine della guerra, rimarra' in proprieta' della Cassa sovvenzioni di cui al precedente articolo. La Cassa stessa rimborsera' a favore dell'Erario la somma di lire dodici milioni in dodici annualita' e senza gli interessi a decorrere dall'anno successivo a quello in cui avra' termine l'attuale stato di guerra.

Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1416~art8 · fonte del testo

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