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[1]I Comandi superiori delle Forze armate ricevono direttive: per operazioni di polizia ed esigenze di ordine interno, dai rispettivi Governi generali;
[2]per la preparazione alla guerra, dai Capi di Stato Maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in collegamento col Ministero dell'Africa Italiana;
[3]per lo svolgimento di operazioni di guerra, direttamente dal Capo di Stato Maggiore generale che ne terra' informato il Ministero dell'Africa Italiana.
Testo in vigore dal 25 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
