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Il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente dell'ufficiale direttore della banda dell'Arma dei carabinieri e dell'ufficiale direttore della, banda dell'Aeronautica militare e' di 61 anni. Il Ministro per la difesa puo', di anno in anno, disporre il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore che abbia compiuto il 61° anno di eta'. L'ufficiale non puo' essere trattenuto in servizio permanente oltre il 65° anno di eta'. La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore di banda e' di anni 4. Il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto e' di anni 70.

Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art8 · fonte del testo

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