Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995. Leggi il testo vigente →

La Commissione giudicatrice del concorso di cui all'articolo 4 e' nominata con decreto del Ministro per la difesa ed e' composta di: un generale in servizio permanente rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare, presidente; due insegnanti di conservatorio statale; due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda; un funzionario di ruolo della carriera direttiva avente qualifica non superiore a direttore di sezione rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto a voto. La Commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per il complesso dei titoli e un altro punto da uno a venti per le prove pratiche di direzione di banda. La graduatoria e' formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti. E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 32, purche' il punto parziale per le prove pratiche di direzione di banda non sia inferiore a 14.2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2a

Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

Testo in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 settembre 1987

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art5 · fonte del testo

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