Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1995 al 1 settembre 1995. Leggi il testo vigente →

Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dei Carabinieri e dell'Aeronautica militare, maestro direttore di banda, ha luogo in base a concorso per titoli integrato da due prove pratiche di direzione di banda. Per partecipare al concorso e' necessario:

  • 1)non aver superato il 35° anno di eta' alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi;
  • 2)essere di statura non inferiore a metri 1,65 e 1,60 rispettivamente per la banda dei carabinieri e dell'Aeronautica;
  • 3)essere muniti di diploma di strumentazione per banda, conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
  • 4)essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica. Si prescinde dal limite massimo di eta' per il concorrente che sia gia': ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata dello Stato o Corpo di polizia; sottufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri o dell'Aeronautica militare; maresciallo maggiore capo banda dell'Esercito.2a3
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2a

Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196

3

Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) che e' abrogata "la legge 10 marzo 1965, n. 121".

Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 1 settembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 1995

Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196

    Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) che e' abrogata "la legge 10 marzo 1965, n. 121".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art4 · fonte del testo

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