Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995. Leggi il testo vigente →

I musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, ai sensi delle tabelle annesse alla presente legge. Ove l'inquadramento dovesse comportare l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante, si procede alla sua valutazione secondo le modalita' dell'articolo 18 ed alla conseguente promozione. Qualora l'inquadramento dovesse comportare l'attribuzione di piu' gradi, ciascun grado sara' conferito, sempre con le modalita' dell'articolo 18, al compimento di 6 mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore. In caso di inidoneita' si applicano le norme di cui al due ultimi commi dell'articolo 18. Ove, invece, l'inquadramento dovesse comportare il conferimento di un grado inferiore a quello in atto rivestito dal musicante, questi conserva il proprio grado e la propria anzianita'.2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2a

Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

Testo in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 settembre 1987

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art27 · fonte del testo

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