Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1995 al 1 settembre 1995. Leggi il testo vigente →

L'impiego delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare e' disposto, rispettivamente, dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando della seconda regione aerea. Puo' essere autorizzata, su richiesta di enti o comitatati, la partecipazione delle bande a manifestazioni indette in occasione di particolari solennita'. In tali casi, qualora le bande debbano recarsi fuori sede, ai suoi componenti e' corrisposto il trattamento di missione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. La spesa relativa, compresa quella per il viaggio del personale e il trasporto del materiale, e' a carico degli enti o comitati richiedenti che debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in Tesoreria, con imputazione allo speciale capitolo dell'entrata, per essere portati in aumento - con decreto del Ministro per il tesoro - allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Eventuali altre somme erogate dagli enti o comitati richiedenti sono direttamente versate, per la banda dell'Arma dei carabinieri al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri e loro famiglie e, per la banda dell'Aeronautica militare, alla Opera nazionale per gli orfani degli aviatori.2a3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2a

Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196

3

Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) che e' abrogata "la legge 10 marzo 1965, n. 121".

Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 1 settembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 1995

Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196

    Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) che e' abrogata "la legge 10 marzo 1965, n. 121".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art23 · fonte del testo

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