Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1995 al 1 settembre 1995. Leggi il testo vigente →

Il musicante delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare che non sia piu' ritenuto tecnicamente idoneo per la categoria di appartenenza e' sottoposto - su proposta del rispettivo ufficiale maestro direttore della banda - ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come allo articolo 16. Qualora la Commissione giudichi il musicante non piu' idoneo per la categoria di appartenenza ma idoneo per una categoria inferiore, si fa luogo al passaggio di categoria anche se non vi sia disponibilita' di posti, salvo a riassorbire la eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello massimo stabilito dall'articolo 18 per la categoria nella quale viene trasferito. Il musicante giudicato dalla Commissione non idoneo per tutte la categorie cessa di far parte della banda e, se non abbia gia' raggiunto il limite di eta' previsto per la cessazione dal servizio del pari grado del rispettivo ruolo di appartenenza e' impiegato: se dell'Arma del carabinieri, nei normali servizi di istituto; se dell'Aeronautica militare, nella categoria governo del ruolo servizi. Il musicante che all'atto in cui cessa di far parte della banda abbia gia' superato il limite di eta' di cui al comma precedente e' collocato in congedo.2a3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2a

Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196

3

Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) che e' abrogata "la legge 10 marzo 1965, n. 121".

Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 1 settembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 1995

Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196

    Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) che e' abrogata "la legge 10 marzo 1965, n. 121".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art21 · fonte del testo

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