Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995. Leggi il testo vigente →

Gli esami del concorso per la nomina a musicante consistono nelle seguenti prove:

  • 1)per i concorrenti di tutte le categorie, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:
  • a)esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;
  • b)lettura a prima vista di un brano di musica;
  • c)nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;
  • 2)per i concorrenti delle prime e delle seconde categorie:
  • a)direzione di un pezzo eseguito dalla banda;
  • b)dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;
  • 3)per i concorrenti delle prime categorie: armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;
  • 4)per i concorrenti per gli strumenti a percussione, a qualsiasi categoria essi aspirino:
  • a)un esperimento di lettura musicale;
  • b)dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione di insieme della banda;
  • c)dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.2a
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2a

Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

Testo in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 settembre 1987

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art17 · fonte del testo

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