Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995. Leggi il testo vigente →

I concorsi di cui all'articolo 14 sono indetti:

  • a)per la prima categoria A e la prima categoria B, con nomina a vice brigadiere in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri o a sergente in ferma volontaria dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;
  • b)per la seconda categoria A e la seconda categoria B, con nomina ad appuntato in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri o a primo avere in ferma volontaria dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;
  • c)per la terza categoria A e la terza categoria B, con nomina a carabiniere in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri o ad avere scelto in ferma volontaria dell'Arma aeronautica, ruolo servizi. I sergenti, i primi avieri e gli avieri scelti dell'Aeronautica nominati ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c) contraggono la ferma iniziale prescritta per il reclutamento nel ruolo servizi. In ciascun concorso, a parita' di merito, e' data la preferenza ai concorrenti che gia' appartengono alle rispettive bande e, tra questi, ai piu' elevati in grado. In caso, di parita' di grado ha la preferenza il piu' anziano. I vincitori dei concorsi per la banda dell'Arma del carabinieri e per la banda dell'Aeronautica militare provenienti dai musicanti della rispettiva banda o dal sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate o dei Corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, se di grado uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e la anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano posizione di stato ed anzianita', seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianita' assoluta.2a
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2a

Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

Testo in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 settembre 1987

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art15 · fonte del testo

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