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[1]((Gli ingegneri capi del Genio civile, nell'esercizio delle loro funzioni consultive, esprimono parere:

  • 1)sui progetti esecutivi di importo non eccedente i 30 milioni di lire di opere da eseguire dallo Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;
  • 2)sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i 30 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;
  • 3)sulla concessione di proroghe non eccedenti complessivamente i trenta giorni, dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori;
  • 4)sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche per le quali non vi siano domande concorrenti od opposizioni, e sulle domande per proroghe dei termini stabiliti nei disciplinari relativi alle concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica;
  • 5)sulle autorizzazioni di linee di distribuzione della energia elettrica con tensione inferiore a 5 mila volta;
  • 6)negli altri casi in cui disposizioni vigenti richiedano il parere dell'ingegnere capo del Genio civile)).

[2]Sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche quando non vi siano opposizioni e' sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 16 aprile 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 aprile 1956

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1942 al 26 aprile 1956. 42 parole tolte, 211 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: All'infuori dei casi previsti negli articoli precedenti il visto di approvazione in linea tecnica ed il parere sugli affari, in quanto occorra, sono dati dal capo dell'ufficio tecnico, dal quale dipendono l'esecuzione e la vigilanza dei lavori e la trattazione degli affariaggiunto: Gli ingegneri capi del Genio civile, nell'esercizio delle loro funzioni consultive, esprimono parere:

aggiunto: 1) sui progetti esecutivi di importo non eccedente i 30 milioni di lire di opere da eseguire dallo Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;

aggiunto: 2) sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i 30 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

aggiunto: 3) sulla concessione di proroghe non eccedenti complessivamente i trenta giorni, dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori;

aggiunto: 4) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche per le quali non vi siano domande concorrenti od opposizioni, e sulle domande per proroghe dei termini stabiliti nei disciplinari relativi alle concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica;

aggiunto: 5) sulle autorizzazioni di linee di distribuzione della energia elettrica con tensione inferiore a 5 mila volta;

aggiunto: 6) negli altri casi in cui disposizioni vigenti richiedano il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art23 · fonte del testo

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