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[1]In ciascuna delle colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana e costituito un Consiglio di Governo, il quale e' composto: del Governatore, che lo presiede; del Segretario generale; del Comandante delle truppe; del Segretario federale del Partito Nazionale Fascista o di persona da lui nominata; dei direttori di Governo; del rappresentante il Pubblico Ministero presso il tribunale della colonia; del capo ragioniere della colonia.

[2]I funzionari preposti ai vari servizi della colonia che non facciano parte del Consiglio di Governo possono essere chiamati dal Presidente a parteciparvi quando si discuta di affari che rientrino nella loro competenza. Cosi' pure possono esser chiamati a parteciparvi, di volta in volta, persone residenti nella colonia, quando il Presidente ritenga utile il loro consiglio.

[3]Per delegazione del Governatore o in caso di sua assenza il Consiglio di Governo e' presieduto dal Segretario generale.

Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-07-06;999~art9 · fonte del testo

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