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[1]Il Governatore non puo' corrispondere con amministrazioni dello Stato se non per il tramite ovvero con l'autorizzazione del Ministro delle colonie.

[2]Il Ministro delle colonie previa intesa con quello degli esteri, puo' autorizzare il Governatore a corrispondere direttamente con i rappresentanti dell'Italia all'estero e con autorita' di Stati esteri.

[3]I funzionari civili e militari della colonia non possono avere rapporti di servizio con alcuna amministrazione, ufficio, ente o persona fuori del territorio della colonia se non per il tramite o con espressa autorizzazione del Governatore.

Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-07-06;999~art8 · fonte del testo

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