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[1]Il Comandante delle truppe e' nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie di concerto col Ministro della guerra.
[2]Egli e' consulente del Governatore nelle questioni militari e cura quanto ha attinenza alla difesa della colonia proponendo i necessari provvedimenti.
[3]Il Comandante delle truppe presiede, secondo le direttive del Governatore, all'organizzazione, all'addestramento, alla disciplina, all'impiego e, nei limiti degli ordinamenti vigenti, all'amministrazione delle forze militari terrestri. Da' il suo parere al Governatore nelle questioni riguardanti la disciplina del personale delle forze militari marittime destinate a terra nella colonia.
[4]Ha le attribuzioni stesse dei comandanti di divisione e autorita' equivalenti per quanto riguarda la disciplina delle forze terrestri ed aeree dipendenti.
[5]Provvede al coordinamento, nella preparazione e nell'impiego, di tutte le forze armate della colonia e, ogni qual volta il Governatore ravvisi la necessita' di operazioni militari, alla preparazione e alla esecuzione di queste, nei limiti e con gli scopi indicati dal Governatore.
[6]Il Comandante delle truppe prende rango immediatamente dopo il Segretario generale.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
