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[1]Ai servizi civili e politici di cui al precedente articolo 5 provvedono le direzioni di Governo ed uffici. Il numero, le attribuzioni e la composizione organica delle direzioni di Governo ed uffici e' fissato dall'ordinamento politico-amministrativo.
[2]Il Governatore puo' costituire una segreteria particolare pel disbrigo della corrispondenza personale ed ufficiosa. La composizione organica della segreteria particolare del Governatore e' fissata dall'ordinamento politico-amministrativo.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
