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[1]Gli individui nati nell'Eritrea e nella Somalia Italiana, i quali alla entrata in vigore della presente legge trovinsi nelle condizioni elencate nel secondo comma dell'articolo 18 possono domandare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di assumere la cittadinanza italiana mediante il procedimento di cui all'articolo 18, anche se abbiano superato i diciotto anni.
[2]Tuttavia il richiedente, se di sesso maschile o di eta' superiore al 21° anno, dovra' altresi' provare di aver prestato servizio militare od adempiere immediatamente agli obblighi derivanti ai cittadini italiani dalle vigenti leggi sul reclutamento.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
